REGOLAMENTO PER IL

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

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CAPO I

Disposizioni Generali

 

 

Art. 1Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le procedure di ricerca e selezione del personale nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili in materia, dello Statuto societario, dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e  tenuto conto delle peculiari caratteristiche strutturali, organizzative della Società.

Art. 2Principi generali

  1. Sarnano Terzo Millennio S.r.l. (di seguito “STM”) adotta la presente procedura ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, al fine di definire con proprio provvedimento – in quanto società a partecipazione pubblica – le attività, i criteri e le modalità relative al processo di selezione e reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e nonchè dei principi di cui all’art. 35 comma 3 del D.Lgs 165/2001, che si intendono qui integralmente richiamati.
  2. Il reclutamento del personale avviene attraverso procedure selettive, al fine di accertare il possesso della professionalità, delle capacità e delle attitudini richieste per la posizione lavorativa da ricoprire.
  3. La STM , nello svolgimento delle procedure di reclutamento del personale, garantisce il rispetto dei seguenti principi:
    1. adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
    2. adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
    3. rispetto delle pari opportunità nell’accesso all’impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di sesso, di appartenenza etnica, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di orientamenti sessuali, di condizioni personali e sociali, nel rispetto del Codice delle Pari Opportunità.;
    4. decentramento delle procedure di reclutamento;
    5. composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie della procedura selettiva avviata, scelti tra funzionari della STM, docenti ed esperti esterni, con esclusione dei componenti degli organi della STM, dei soggetti che ricoprono cariche politiche e dei rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
  4. La STM è tenuta ad osservare gli obblighi di legge ad essa applicabili in materia di assunzione di lavoratori iscritti alle c.d. “categorie protette”.
  5. La STM è tenuta ad osservare le disposizioni di legge ad essa applicabili in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.
  6. Le procedure di selezione del personale avverranno nel pieno rispetto di quanto previsto dal GDPR UE 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Art. 3Ambito di applicazione

  1. Il presente Regolamento definisce le procedure per l’assunzione di personale dipendente con contratti a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, in relazione alle esigenze aziendali e ai profili professionali richiesti, nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia e del Contratto Collettivo Nazionale di categoria applicato dalla STM.
  2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i rapporti con soggetti inseriti nella STM in stage o tirocinio formativo o in virtù di accordi o convenzioni con università, accademie, scuole di perfezionamento e formazione professionale, istituti di ricerca, e enti analoghi, sia nazionali che internazionali, fermo restando l’obbligo, per i soggetti stessi, del possesso dei requisiti generali di cui al successivo articolo 5.
  3. Il presente Regolamento definisce anche apposite procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e di collaborazioni non configurabili come appalti di servizi, ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.
  4. Per sopperire a specifiche esigenze, STM può ricorrere alle altre forme flessibili di lavoro, quali il lavoro intermittente, somministrato e ripartito, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente; in tali casi, le disposizioni del presente regolamento si applicano ove compatibili.
  5. Al fine di garantire l’accesso dei giovani al mondo del lavoro e realizzare l’inserimento o il reinserimento al lavoro di determinate categorie di soggetti, STM può stipulare anche contratti di apprendistato, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente; in tali casi, le disposizioni del presente regolamento si applicano ove compatibili.
  6. Il presente regolamento si intende automaticamente adeguato alle diverse norme di legge che dovessero risultare in contrasto con le disposizioni in esso contenute. Al verificarsi, l’organo amministrativo di STM provvederà ad apportare le necessarie modifiche al presente regolamento.

Art. 4 Programmazione del fabbisogno di personale

  1. Fermo restando quanto previsto D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 art.19 comma 5 e sulla base di quanto disposto dall’amministrazione pubblica, l’organo amministrativo di STM (Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico) determina le esigenze di reclutamento del personale dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato, necessarie ad assicurare il pieno funzionamento aziendale nel rispetto degli obiettivi stabiliti dallo Statuto e dell’equilibrio economico della società.

Art. 5Responsabilità del procedimento di selezione

  1. La responsabilità del procedimento di selezione del personale è attribuita all’organo amministrativo.
  2. L’individuazione della migliore procedura di selezione in funzione della tipologia del fabbisogno è di competenza dell’organo amministrativo.

 

CAPO II

Procedure di selezione del personale dipendente

 Art. 6Procedura di selezione del personale

  1. Per l’assunzione di personale dipendente, la STM individua la persona idonea mediante procedura selettiva ad evidenza pubblica volta ad accertare l’idoneità culturale e professionale dei candidati, con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.
  2. Per l’ammissione alla selezione ciascun candidato deve essere in possesso almeno dei seguenti requisiti generali:
    1. essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’ Unione Europea o cittadini extraeuropei in possesso di regolare permesso di soggiorno;
    2. godimento dei diritti politici e civili;
    3. inesistenza di condanne penali definitive o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure inflitte a seguito di infrazioni a obblighi derivanti da rapporti di lavoro e comunque incidenti sulla professionalità in relazione al profilo da ricoprire o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
    4. età non inferiore a sedici anni con rispetto della normativa in tema di lavoro dei minori;
    5. titolo di studio e/o eventuali altri requisiti richiesti per l’accesso, come specificati nell’avviso di selezione;
    6. idoneità psicofisica alla mansione da svolgere, con facoltà d’esperire appositi accertamenti da parte della STM;
    7. non essere stato/a, in un precedente rapporto di lavoro con la STM licenziato/a per giusta causa.
  3. Ciascun candidato dovrà rendere dichiarazione circa l’eventuale esistenza di vincoli di parentela o affinità con gli amministratori di STM.
  4. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, ciascun candidato deve essere in possesso di ulteriori e specifici requisiti per l’accesso, espressamente determinati nei singoli avvisi di selezione, collegati alla peculiarità (culturali, professionali, di servizio) dei singoli profili professionali ricercati.
  5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione ed in sede di eventuale assunzione.
  6. L’assenza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione, accertato da STM anche successivamente al termine della procedura selettiva, comporta, in qualunque tempo, la decadenza dalla graduatoria ovvero dalla nomina e/o dall’assunzione.
  7. I requisiti di accesso così come sopra descritti verranno conseguentemente adeguati alle norme che potrebbero intervenire successivamente alla data di approvazione del presente regolamento.

Art. 7Procedura di selezione

    1. Le procedure selettive si articolano secondo le seguenti modalità di svolgimento:
      1. per valutazione del possesso dei titoli e delle esperienze specificati nell’avviso di selezione;
      2. per colloquio a contenuto tecnico professionale;
      3. prova pratico-operativa a contenuto tecnico-professionale.
    2. Le modalità di svolgimento, il numero e la tipologia delle prove sono disciplinate dall’avviso di selezione.
    3. La procedura di selezione ha inizio con la pubblicazione sul sito web della STM di un avviso di selezione(di seguito “l’Avviso”), per almeno 15 (quindici) giorni. E’ fatta salva la facoltà di ricorrere anche ad altre modalità di pubblicità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la pubblicazione sul sito web di enti istituzionali ovvero su quotidiani locali e/o nazionali.
    4. Tale termine è ridotto a 10 giorni in casi di carenze improvvise di organico o necessità urgenti per garantire la continuità del servizio.
    5. L’Avviso di selezione deve indicare:
      1. il profilo professionale oggetto della selezione;
      2. il numero dei posti disponibili;
      3. la tipologia e durata del rapporto di lavoro;
      4. il luogo di svolgimento prevalente dell’attività lavorativa;
      5. il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
      6. l’inquadramento giuridico e/o economico;
      7. i requisiti di accesso richiesti ai candidati (a titolo esemplificativo: titolo di studio, esperienze professionali già maturate, etc.);
      8. la categoria professionale di inquadramento, una sintetica descrizione delle principali funzioni connesse alla posizione lavorativa da ricoprire;
      9. i termini e modalità di presentazione delle domande;
      10. la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove selettive e delle eventuali prove di preselezione ed i criteri di valutazione delle candidature;
      11. l’informativa sul trattamento dei dati personali.
    6. La STM effettua la procedura di selezione avvalendosi di apposita Commissione esaminatrice (di seguito la “Commissione”), nominata dall’organo amministrativo e composta da 3 membri, un Presidente e due Commissari, individuati tra esperti nelle materie oggetto di valutazione.
    7. La nomina della Commissione sarà effettuata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature. Ciascun membro della Commissione all’atto d’accettazione della nomina dovrà dichiarare di non avere rapporti di parentela, affinità o comunque di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con alcuno dei candidati. Qualora dovesse ricorrere l’esistenza di tale impedimento, si procederà alla nomina di un nuovo membro in sostituzione di quello precedentemente nominato.
    8. La Commissione sarà composta, nel rispetto delle pari opportunità, esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie della procedura selettiva avviata, scelti tra funzionari della STM, docenti ed esperti esterni, con esclusione dei componenti degli organi della STM, dei soggetti che ricoprono cariche politiche e dei rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
    9. La Commissione provvede, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2 del presente Regolamento, all’esame delle candidature, all’espletamento delle prove, al giudizio delle prove ed alla redazione della graduatoria dei candidati.
  1. Le valutazioni della Commissione devono essere motivate e risultare da apposito verbale.
  2. La Commissione opera con la presenza di tutti i suoi membri e può avvalersi di un segretario, da nominarsi tra i dipendenti della STM.
  3. Nella fase selettiva, la Commissione valuta le candidature pervenute, attribuendo a ciascun candidato il punteggio corrispondente ai diversi requisiti richiesti dall’Avviso.
  4. Espletata la procedura, il vincitore sarà individuato nel candidato che avrà conseguito il punteggio complessivamente più elevato.
  5. La procedura di valutazione potrà prevedere un’eventuale fase preselettiva, in relazione al numero degli aspiranti interessati. Nel caso di superamento della fase preselettiva, i candidati sono ammessi alla successiva fase selettiva.
  6. La Commissione procede, in base alle votazioni attribuite a ciascun partecipante a seguito della selezione, alla formazione di una graduatoria provvisoria, in ordine di merito, tra i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a quella minima stabilita eventualmente dall’Avviso, e la trasmette, unitamente ai verbali e agli atti dei propri lavori, all’Organo Amministrativo della
  7. L’Organo Amministrativo della STM procede alla verifica delle eventuali dichiarazioni dei candidati e/o degli eventuali documenti inoltrati o acquisiti, e con proprio atto approva la graduatoria finale e procede poi con la pubblicazione della stessa sul sito web della
  8. La graduatoria non può avere validità superiore a 3 anni a partire dalla data di approvazione della medesima e può essere utilizzata per l’eventuale copertura di pari posizioni professionali che si venissero successivamente a rendere vacanti e disponibili.
  9. Le graduatorie per la copertura di posti a tempo indeterminato possono essere utilizzate, nel periodo di vigenza, anche per la copertura di eventuali esigenze occupazionali a tempo determinato.
  10. La convocazione dei candidati per le assunzioni a tempo determinato avviene seguendo sempre l’ordine di graduatoria, indipendentemente dalla durata del contratto a termine da stipulare. Pertanto, la miglior posizione di un candidato nella graduatoria non attribuisce in nessun caso il diritto ad ottenere un contratto a tempo determinato di durata superiore.
  11. La STM, per il reclutamento del personale dipendente, può ricorrere all’ausilio di sistemi automatizzati, anche al fine di realizzare la preselezione di cui al presente Regolamento.
  12. Il Presidente della STM comunica al vincitore della selezione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante Pec, l’invito ad assumere servizio entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione; detto termine può essere prorogato per un periodo non superiore ai tre mesi.
  13. Il vincitore della selezione sottoscrive, entro tale data, il contratto individuale di lavoro con relativa consegna di una copia all’interessato.
  14. Il vincitore della selezione che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine assegnatogli, è dichiarato d’ufficio rinunciatario. Tuttavia possono essere prese in considerazione richieste di proroga da parte dell’interessato, qualora siano determinate da causa comprovata di forza maggiore o da circostanze di carattere eccezionale, da valutarsi discrezionalmente dal Presidente della STM, il quale, ove le esigenze del servizio lo permettano, fissa il termine definitivo, decorso inutilmente il quale fa luogo alla dichiarazione di rinuncia.
  15. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 21, 22 e 23 non si applicano ai rapporti di lavoro a tempo determinato. In questo caso i termini per l’assunzione in servizio vengono fissati dal STM in relazione alle proprie esigenze.. L’organo amministrativo predispone un apposito avviso di selezione conforme alle esigenze manifestate durante la programmazione del fabbisogno di personale, come descritto nell’art. 4 del presente regolamento.

Art. 8 – Revoca e/o modifica degli avvisi di selezione

  1. E’ facoltà della STM di procedere in ogni tempo alla revoca o modifica dell’Avviso.
  2. La STM può procedere alla riapertura del termine fissato nell’Avviso per la presentazione delle domande allorché alla data di scadenza sia ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate e/o per altre motivate esigenze.
  3. L’atto di revoca/modifica dell’Avviso o di riapertura dei termini verrà pubblicato con le stesse modalità adottate per l’Avviso di selezione. Per i nuovi candidati i requisiti di accesso devono essere posseduti prima della scadenza dei nuovi termini. Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro i nuovi termini, alla eventuale integrazione della documentazione presentata.

Art. 9 – Aziende specializzate nella selezione di personale

  1. Le procedure di selezione possono essere affidate, con delibera del Consiglio di Amministrazione della STM, anche ad agenzie di lavoro esterne specializzate nell’attività di reclutamento di personale.
  2. L’attività dell’azienda deve rispettare i principi di cui al presente Regolamento.
  3. La STM si riserva la facoltà di indicare all’azienda, quale esperto, un proprio dipendente per la valutazione dei requisiti di competenza professionale dei candidati.

 

CAPO III

Affidamento incarichi e collaborazioni

 Art. 10 – Ambito di applicazione ed esclusioni

  1. Le disposizioni del presente Capo si applicano nelle ipotesi di conferimento di incarichi di lavoro autonomo e di collaborazioni non configurabili come prestazione di servizi, per i quali si procederà ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (“Disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/ue sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”) ed eventuale regolamento aziendale.
  2. Tutti gli incarichi sopra evidenziati costituiscono oggetto di contratti di prestazione d’opera o d’opera intellettuale, ex artt. 2222 e seguenti c.c., nonché dell’art. 409 del Codice di Procedura civile, da conferire con contratti di lavoro autonomo occasionale o abituale e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
  3. Il ricorso a procedure selettive adeguatamente pubblicizzate può essere derogato mediante affidamento diretto dell’incarico nei seguenti casi:
    1. procedura selettiva andata deserta;
    2. unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
    3. assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della prestazione in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

Art. 11 – Presupposti per il conferimento degli incarichi

  1. La STM può conferire gli incarichi di cui al precedente articolo per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio ovvero per inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura idonea allo svolgimento dell’incarico, ovvero per necessità di un supporto specialistico all’ attività ordinaria degli uffici.

Art. 12 – Procedura per il conferimento degli incarichi

  1. L’affidamento degli incarichi professionali e delle collaborazioni si svolge mediante procedure selettive con pubblicazione di un avviso di selezione sul sito web della STM per almeno dieci giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
    1. i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione;
    2. il termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curriculum vitae e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all’oggetto dell’incarico;
    3. la descrizione dell’incarico da conferire;
    4. i criteri di valutazione (per gli incarichi riguardanti determinate attività o progetti l’avviso potrà prevedere anche colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità dell’incarico);
    5. il tipo di rapporto per la formalizzazione dell’incarico;
    6. il compenso complessivo lordo previsto per il prestatore d’opera;
    7. l’informativa sul trattamento dei dati personali.
  2. Tenuto conto delle proposte di candidature pervenute, l’Organo Amministrativo della STM, con l’eventuale ausilio di una commissione d’esperti, procede alla selezione delle candidature pervenute, valutando gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche anche secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:
    1. abilità professionali riferibili allo svolgimento dell’incarico;
    2. caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dall’ illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;
    3. precedenti esperienze documentate relative a progetti e attività di contenuto analogo a quello richiesto;
    4. eventuale riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
    5. eventuale ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto;
    6. altri parametri ritenuti opportuni e pertinenti in ragione della specifica tipologia di incarico da affidare.
  3. Gli incarichi non possono avere durata indeterminata. Per esigenze sopravvenute o per ragioni eccezionali, i contratti di prestazione autonoma possono essere oggetto di proroga, laddove previsto nell’atto di conferimento dell’incarico stesso.
  4. Qualora risulti necessario, il contratto può essere integrato aggiungendo alla prestazione principale altre attività secondarie correlate e strumentali, integrando altresì il compenso nella misura massima del 20% dell’importo inizialmente determinato nell’avviso.

Art. 13 – Decorrenza e pubblicità

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 09 maggio 2024, ha valore a decorre dal 26 maggio dello stesso, e le eventuali successive modifiche, viene data pubblicazione permanente sul sito web della STM.